Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA “VISMENTIS”

Art. 1. – Costituzione: E’ costituita, in data 12 Dicembre 2012 l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “VISMENTIS”, con durata illimitata e in conformità alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 383 del 07-12-2000, è costituita l’Associazione di promozione sociale, culturale e scientifica. L’Associazione non ha indirizzo di carattere politico o religioso.

Art. 2. – Durata: La durata dell’Associazione è illimitata potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.

Art. 3. – Scopo: L’Associazione agisce nei campi delle formazione scientifica e culturale e si propone di promuovere ogni genere di attività connessa con ogni mezzo a sua disposizione e nei modi e tempi opportuni. L’Associazione mira alla qualificazione, al miglioramento personale, scientifico e culturale dei suoi soci nei campi della cultura, della scienza e formazione in generale. L’Associazione mira altresì a riunire persone fisiche e giuridiche al fine di divulgare e promuovere attraverso, libri, convegni, consulenze, incontri formativi ed altri mezzi considerati idonei al fine di conseguire gli scopi sociali. Il principale scopo dell’attività, che verrà perseguito con tutti i mezzi considerati idonei, riguardano la promozione e la diffusione della cultura del mantenimento e del miglioramento della qualità della vita e della salute personale, sfruttando in primis le caratteristiche fisiologiche dei cibi ed acqua ionizzata, alcalini.

Art. 4. – Sede: L’Associazione ha sede legale in Via S.G. Elisabetta n.28a, Roma (RM). Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera e senza modificare lo statuto, può decidere di trasferire la sede anche in altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città italiane ed estere, informando tempestivamente i soci, con tutti i mezzi consentiti dalla legge.

Art. 5. – Attività: L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L’Associazione potrà organizzare eventi al fine di proporre ed illustrare le proprie conoscenze tramite la somministrazione di bevande ed alimenti, sempre nel rispetto di tutte le normative previste ed esclusivamente ai propri soci. L’Associazione preparerà, diffonderà e ne provvederà alla distribuzione, di materiale informativo, quali giornali, periodici o libri sia a mezzo stampa sia con altro mezzo idoneo ad illustrare l’attività dell’Associazione stessa e la pubblicazione dei dati scientifici, culturali od altro che l’Associazione riterrà opportuno divulgare al fine del conseguimento dello scopo sociale. L’Associazione promuove la cooperazione tra i propri soci al fine di divulgare le proprie informazioni utilizzando i mezzi idonei, quali il web od altri strumenti considerati idonei allo scopo. L’associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà accedere, ove lo ritenga necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali. L’Associazione potrà esercitare in via marginale attività commerciali destinate alla raccolta fondi ed all’autofinanziamento in osservanza di tutte le normative in merito. L’Associazione potrà entrare in collaborazione o affiliazione con enti e autorità legalmente riconosciute dallo Stato italiano nel rispetto dei principi e delle regole dell’ente affiliante. L’Associazione, oltre a perseguire gli obiettivi sopra indicati, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulti essere direttamente o indirettamente necessaria, utile e/o favorevole al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6. – Soci: Al fine del raggiungimento degli obiettivi statutari, l’Associazione prevede le seguenti categorie di soci: a) Soci fondatori. Sono considerati soci fondatori coloro che sottoscriveranno il presente statuto e che, tramite apporti personali, sosterranno le spese necessarie all’inizio dell’attività dell’Associazione stessa. b) Soci ordinari o “senior”: Sono considerati soci ordinari tutti coloro che richiederanno espressamente di far parte dell’Associazione VISMENTIS tramite le modalità che deciderà il Consiglio Direttivo e che condividano espressamente gli scopi sociali. L’ammissione alla qualifica di socio ordinario permette di usufruire dei servizi dell’Associazione previo pagamento della relativa quota sociale. I soci ordinari si occuperanno della diffusione delle attività associative, dell’organizzazione degli eventi che l’Associazione organizzerà e di tutte le altre attività che il Consiglio Direttivo deciderà di assegnar loro come incarico per il raggiungimento degli scopi associativi. Tutti i soci ordinari confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri precisati in precedenza, tutti i soci ordinari maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell’Associazione e delle necessità economiche della stessa. c) Soci sostenitori o “junior”. Sono considerati soci sostenitori tutti coloro i quali intenderanno conoscere le attività dell’Associazione tramite le modalità che verranno ritenute opportune di volta in volta e che parteciperanno alla vita dell’Associazione tramite donazioni od altre forme di emolumenti.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci: Le domande d’iscrizione come socio ordinario e socio fondatore saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L’appartenenza all’Associazione implica per i soci ordinari l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i soci ordinari ed i soci sostenitori, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di: a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione; d) partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati. e) partecipare alle attività di altre associazioni e/o Enti, purché non espressamente in disaccordo con i principi e lo spirito del presente Statuto e/o purché non espressamente promotori di principi discriminatori, razzisti, diffamatori, violenti. L’aderenza ad associazioni o Enti della suddetta natura comporta l’esclusione insindacabile del socio interessato.

Art. 8. – Partecipazione dei soci: Per il socio ordinario è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio ordinario rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’Associazione o non si verifichi una delle cause che ne preveda l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 11 del presente statuto. Tutti gli associati che appartengono alla categoria dei soci ordinari hanno la possibilità di decidere dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal seguente statuto. Tutti gli associati che appartengano alla categoria dei soci ordinari e che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tutti gli altri associati che appartengono alle categorie di socio sostenitore non partecipano attivamente alle decisioni assembleari, a patto che non propongano su loro iniziativa al Consiglio Direttivo il passaggio ad altra categoria di socio.

Art. 9. – Ammissione: I soci ordinari hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee dove previsto dal presente statuto.

Art. 10. – Quota Annuale: I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Si stabilisce la prima quota annuale di Associazione alla cifra di €. 100,00 (cento/00). Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità, previa approvazione in assemblea, di variare la quota associativa di anno in anno al fine di ottemperare alle necessità economiche dell’Associazione stessa.

Art. 11. – Esclusione dei soci: I soci al di là della categoria di appartenenza, sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando non provvedano al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione, anche tramite comportamenti lesivi dell’immagine o contrari alle finalità sociali dell’Associazione stessa. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, a seguito di domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d’iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le norme stabilite dal Codice Civile.

Art. 12 – Organi dell’Associazione: Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea dei Soci Ordinari; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Comitato Scientifico; e) Il Team Etico di Informatori Scientifici. Tali organi seguono le regole degli articoli seguenti.

Art. 13. – L’Assemblea dei Soci Ordinari: L’Assemblea dei Soci Ordinari è composta da tutti gli associati appartenenti alla categoria dei soci ordinari e può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione dev’ essere effettuata con avviso di almeno dieci giorni prima della riunione, tramite mezzi postali e/o telematici od altri strumenti idonei a garantire la ricezione della comunicazione da parte dell’associato e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione. L’assemblea ordinaria deve essere convocata del presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 14. L’Assemblea Straordinaria: L’assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

Art. 15. – Le Votazioni: Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all’art. 2352, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 16. – Il Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci ordinari e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riunirsi ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri membri lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 17. Il Presidente: Al Presidente dell’Associazione compete la legale rappresentanza dell’Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso Presidente. La Presidenza dell’Associazione è assunta al momento della fondazione dell’Associazione stessa dalla persona del sig. Antonio Scisci. L’incarico viene mantenuto a vita. Tuttavia, il Presidente può proporre le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo ed, in caso di accettazione delle stesse, sarà lo stesso Consiglio Direttivo a proporre all’Assemblea dei Soci Ordinari entro 30 giorni un nuovo Presidente. L’elezione del nuovo Presidente avverrà tramite Assemblea dei Soci Ordinari e con un quorum di maggioranza assoluta. Qualsiasi socio ordinario può eventualmente promuovere la propria candidatura come Presidente previa comunicazione con raccomandata AR, od altro mezzo idoneo, al Consiglio Direttivo.

Art. 18. Attività del Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo: – redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; – cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; – redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; – stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale; – delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; – determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; – svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Art. 19. – Il Comitato Scientifico: Il Comitato Scientifico è formato da elementi appartenenti alla comunità scientifica, culturale e professionale in genere che condivide le finalità dell’Associazione e partecipa attivamente alla raccolta e all’organizzazione di dati ed informazioni al fine di divulgare le ricerche sostenute dall’Associazione. Potranno far parte del Comitato Scientifico sia soci ordinari o anche chi ne farà richiesta al Consiglio Direttivo e previa nomina del Presidente, od anche coloro che vengano nominati direttamente dal Presidente. Coloro che fanno parte del Comitato Scientifico senza essere soci ordinari non avranno altro ruolo attivo all’interno della vita sociale dell’Associazione.

Art. 19. – Il Team Etico di Informatori Scientifici: Ricoprono l’incarico di Informatore Scientifico tutti coloro che saranno abilitati e preparati a gestire e replicare ovunque format divulgativi della mission e degli scopi dell’associazione delle testimonianze e dei risultati ottenuti secondo quanto approvato dal Comitato Scientifico. L’incarico di Informatore Scientifico viene conferito dal Presidente stesso o tramite proposizione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad inoltrare la domanda di ammissione al ruolo di Divulgatore al Presidente. All’Informatore Scientifico è riconosciuta la possibilità di ottenere un rimborso spese previa richiesta al Presidente, per l’attività svolta. L’incarico di Informatore Scientifico sarà immediatamente revocato nel caso in cui l’Informatore stesso cagioni danno all’Associazione o ai soci o ad altre persone direttamente collegate all’Associazione. Al Presidente resta il potere di revoca immediata dell’incarico di Informatore Scientifico.

Art. 20. – Regolamento: L’Associazione si doterà altresì di apposito regolamento, sempre fatte salve le disposizioni di legge, che verrà proposto o dal Consiglio Direttivo su decisione del Presidente e votato dall’assemblea dei soci ordinari.

Art. 21. – Patrimonio dell’Associazione: Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 22. – Rimborsi: Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 23. – Rendiconto finanziario: Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il 31 Marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art. 24. – Scioglimento e Liquidazione dell’Associazione: Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

Art. 25. Disposizioni Finali: Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Roma, 12 Dicembre 2012

tel. +39 373 526 8765
email: info@vismentis.it
Via Santa G.Elisbetta, 28a Roma
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